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RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE. LA NUOVA FRONTIERA DEL RISPETTO DELL' AMBIENTE

La protezione dell’ambiente in ambito industriale viene regolata da alcune norme Europee e Nazionali che vengono ricomprese nella sigla EPR. Si tratta in sostanza di passare da un sistema economico lineare (estrai-produci-consuma-scarta) ad uno circolare in cui i rifiuti tornano nel circolo dell’economia come materie prime riciclate.

La Direttiva UE 2018/851, pilastro portante delle regole comunitarie in materia, ha stabilito "requisiti operativi minimi" per i sistemi EPR che dovrebbero ridurre i costi e migliorare l'efficienza, in particolare per le piccole imprese e le imprese online, senza ostacoli alla funzionalità del mercato interno. Questi requisiti dovrebbero rendere i sistemi EPR più efficienti e trasparenti e limitare il rischio di conflitti di interesse tra le organizzazioni responsabili dell'attuazione degli obblighi EPR e i gestori dei rifiuti che hanno stipulato un contratto con tali organizzazioni. L’Italia ha recepito i principi della Direttiva UE con il D. Lgs. n. 116/2020 contenente i “regimi di responsabilità del produttore”, ad integrazione del Decreto Legislativo 152/2006  .

Possiamo definire la “Extended Producer Responsibility” o Responsabilità Estesa del Produttore, come una serie di definizioni e provvedimenti di politica ambientale nei quali il produttore di un bene diventa responsabile anche della fase post-consumo, ossia quando il prodotto o il suo involucro diventano scarto o rifiuto attribuendogli alcuni compiti o responsabilità al fine del corretto smaltimento.

I requisiti minimi per i sistemi EPR includono "la definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti gli attori rilevanti nelle diverse filiere coinvolte", in modo da evitare potenziali sovrapposizioni di ruoli. Ciò dovrebbe favorire una maggiore chiarezza all'interno delle catene di fornitura in cui operano più sistemi di conformità concorrenti, a volte caratterizzati da una minore trasparenza rispetto a quelli con un unico sistema. Mentre molti Stati si concentrano sulle proprie normative, l'UE sta guidando gli sforzi globali per stabilire standard minimi per i sistemi EPR, a cui viene attribuita l’assunzione di responsabilità per Produttori e Aziende riguardo il ciclo di vita completo degli imballaggi, partendo dalla loro progettazione e destinazione alla raccolta differenziata, al riciclaggio ed allo smaltimento finale dei residui.

L'EPR copre alcuni tipi di attività di responsabilità aziendale, tra cui la responsabilità dell'imprenditore e la responsabilità amministrativa. Non si tratta di un nuovo standard o requisito, ma piuttosto di un sistema per gestire le multe e le sanzioni associate a queste attività.

La responsabilità amministrativa del Produttore in particolare viene applicata:

1. Se un prodotto deve essere riutilizzato, riciclato o recuperato, è necessario che il produttore paghi le spese di raccolta, recupero e trattamento dei prodotti a fine vita;

2. Se un prodotto deve essere eliminato come rifiuto, il riciclaggio deve avvenire prima dello smaltimento.

In entrambi i casi, i costi devono essere ripartiti in base alle caratteristiche del prodotto e alle sue peculiarità tecniche, come il materiale, il peso e il processo di progettazione.

I principi dell’EPR vengono applicati attualmente in moltissime Nazioni. In Asia, responsabile dell’80% della plastica immessa negli Oceani, si sono sviluppate diverse iniziative locali in reti intrasettoriali. Sudafrica e Vietnam hanno adottato l’EPR per i settori dell’imballaggio e diversi Stati degli USA stanno elaborando le normative necessarie per l’adozione di questo standard.

In Italia l’EPR viene applicato ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), il quale dedica l’art. 178 a tali previsioni.

In particolare si prevede che “I regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con i decreti di cui al comma 1 prevedono misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 177. Tali misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo”.

Tale Decreto, entrato in vigore nella sua integrazione di cui al D. Lgs. n. 116/2020 il 26 Settembre 2020, ha introdotto alcune importanti novità al Codice Ambientale come, ad esempio, l’obbligo di etichettatura ambientale per i materiali. Inoltre, dal 1° gennaio 2021 molti rifiuti che prima erano considerati "speciali" (quindi provenienti da particolari attività produttive) sono diventati rifiuti urbani.

Nello specifico, vengono considerati rifiuti urbani quelli indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti anche da utenze non domestiche, quando sono "simili per natura e composizione ai rifiuti domestici" indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività all'allegato L-quinquies.

Le 29 utenze non domestiche riportate (es. musei, scuole, alberghi, banche, ospedali, negozi di abbigliamento, ecc.) non costituiscono però un elenco esaustivo, proprio perché vanno comprese anche quelle simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti. Sono escluse, comunque, le attività agricole e industriali.

I sistemi EPR potranno essere efficaci dal momento in cui verranno adottati dagli Stati in forma estesa e le Aziende interessate sapranno abbandonare i vecchi schemi per sviluppare economie di scala e progetti volti a innovare i sistemi di imballo e produzione. La speranza è che questi tempi siano rapidi e portatori dei vantaggi per l’ambiente che tutti auspichiamo.

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